Descrizione
Informazioni
Al momento dell’iscrizione il genitore ha la possibilità di scegliere se avvalersi oppure non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. La scelta è mantenuta, possibilmente, per l’intero ciclo di scuola.
La scuola chiede quindi esclusivamente ai genitori delle classi prime di esprimere l’opzione, che sarà considerata valida anche per gli anni successivi, salvo che il genitore non faccia espressa richiesta scritta per modificarla, prima dell’inizio delle attività didattiche di ciascun anno. Non è possibile optare in corso d’anno per una scelta differente da quella espressa al momento dell’iscrizione.
➢ all’inizio dell’anno scolastico, le famiglie possono scegliere (indicando un ordine di priorità) – compilando il
modello in allegato – come alternativa alla Religione Cattolica:
1. attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica;
2. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
3. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica
Pur rimanendo libera la predisposizione delle attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica da parte dei collegi, il Ministero dell’Istruzione ha suggerito in passato alcune possibili attività [C.M. n.59 del 23 luglio 2010]:
• Per la scuola dell’infanzia ha soltanto rinviato agli ordinamenti allora in vigore (CM n. 128 del 3 maggio 1986)
• Per la scuola elementare viene suggerito di approfondire quelle parti di programma “più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile” (CM n. 129 del 3 maggio 1986)
• Per la scuola secondaria di I grado le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” [CM n. 130 del 3 maggio 1986].
A questi suggerimenti si aggiunse nel 1987 una proposta di attività didattica e formativa sul tema dei diritti umani [CM n. 316 del 28 ottobre 1987].
È bene ricordare, a questo proposito, che tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi curriculari comuni a tutti gli alunni, poiché in questo caso si verrebbe a creare una discriminazione nei confronti degli alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica (Punto 2 della CM n. 368 del 20 dicembre 1985).
L’attività di alternativa alla religione viene svolta da un docente appositamente incaricato, individualmente o in piccoli gruppi. L’attività di alternativa alla religione è a tutti gli effetti un’attività didattica, con specifica programmazione e prevede una valutazione finale che sarà indicata sulla scheda con modalità analoghe a quelle previste per l’insegnamento della religione. L’insegnante di alternativa alla religione è a tutti gli effetti parte del team docente/consiglio di classe degli alunni che hanno optato per tale insegnamento.
Attività di studio e/o di ricerca individuali o di gruppo con assistenza di personale docente
L’ attività di studio e/o di ricerca individuali o di gruppo, con assistenza di personale docente, “… può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi … che siano eventualmente rappresentati dagli studenti”. (C.M. 28 ottobre 1987, n. 316).
Sono comunque “escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni” (Punto 2 della CM n. 368 del 20 dicembre 1985).
L’attività di studio e/o di ricerca individuali può svolgersi solo in una classe parallela (come da recente delibera del Collegio dei docenti) con assistenza/vigilanza del docente presente in classe. Gli alunni potranno utilizzare per tale attività di studio e/o di ricerca, solo libri di testo cartacei e quaderni. Non è consentito l’uso del tablet.
Per l’attività di studio assistito non è prevista una valutazione specifica, ma la stessa contribuisce alla determinazione della valutazione complessiva dell’alunno.
Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
È un diritto degli alunni non avvalentisi dell’insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo “di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico” (vedi C.M. 18 settembre 1987, n. 284).
La scelta di uscire da scuola esige soltanto che il dirigente scolastico – ai fini della cessazione del dovere di vigilanza – verifichi con documento scritto (mediante firma del genitore per gli alunni minorenni) il subentro delle responsabilità (CM n. 9 del 18 gennaio 1991).
I genitori frequentemente chiedono l’entrata posticipata o l’uscita anticipata. La relativa autorizzazione da parte del dirigente scolastico dipende dall’orario IRC della classe.
Autori
Personale scolastico